Andiamo a vedere, questa settimana, cosa prevede il Piano Urbanistico Generale (PUG) per le Frazioni di Depressa e di Lucugnano.
Nella parte strutturale, e cioè la parte che fissa alcuni punti fermi, per l’abitato storico, ricomprendente i nuclei antichi e i borghi di espansione delle due Frazioni,
i termini che più ricorrono sono quelli di conservazione e mantenimento.
Più in particolare: per i detti nuclei antichi vanno mantenute le caratteristiche dell’assetto urbano e dell’impianto fondiario e gli spazi scoperti devono rimanere inedificati.
Per i borghi di espansione è prescritto il mantenimento della maglia insediativa, dell’assetto viario e del sistema degli spazi scoperti.
Questi devono rimanere inedificati solo se rispondenti alle caratteristiche dell’organizzazione territoriale, dell’assetto insediativo, dell’impianto fondiario oppure se destinati ad uso collettivo.
Per le destinazioni d’uso, e cioè come i fabbricati possono essere utilizzati, il PUG, nella parte programmatica, apre a differenti modalità di uso, a seconda che si tratti di Castelli ed Edifici civili speciali (come quelli già destinati a funzioni amministrative o musei e biblioteche che vengono confermate) oppure di Palazzi nel centro storico, dove si consentono anche usi alberghieri o per servizi e attrezzature pubbliche o produttivo-direzionali (servizi professionali, attività ricreative, culturali, sociali,…).
Per gli altri edifici (quelli realizzati fino al XIX secolo) sono consentite destinazioni residenziali (ivi comprese strutture ricettive di modesta entità) e, nei limiti del 50% della superficie, anche esercizi di vicinato e laboratori artigianali.
Nelle due Frazioni è previsto un Centro Servizi: quello immaginato a Depressa riguarda un’area tra la Chiesa Santi Medici (o forse meglio Sant’Antonio) e il Cimitero lungo la via Ettore Ciccotti; quello previsto a Lucugnano sarà posto al limitare della Frazione lungo la strada comunale S. Leonardo.
Entrambi gli interventi prevedono la realizzazione di una struttura integrata con impianto sportivo, attrezzatura scolastica di grado da definirsi e centro servizi di quartiere, disimpegnati da un’adeguata struttura di parcheggio e da una sistemazione a verde di contorno.
In più: l’intervento a Depressa comporta anche la sistemazione della strada interpoderale che prosegue da via Ciccotti oltre il Cimitero fino a raggiungere la rotatoria SP 335 Cosimina; l’intervento a Lucugnano prevede anche la sistemazione della strada comunale S. Leonardo fino a raggiungere la prevista variante della SS 275 ed il suo opportuno svincolo con questa.
Entrambi gli interventi potranno essere attuati con uno o più progetti d’iniziativa pubblica o privata.
L’idea di interventi specifici per le due Frazioni è un segnale importante, ma andare ad ipotizzare attrezzature scolastiche in un contesto che vede già numerosi edifici scolastici non utilizzati oppure poco utilizzati non esime da un giudizio di una previsione poco attenta alle reali esigenze delle Frazioni; tanto peggio se poi a Depressa si immagina un Centro Servizi vicino al Cimitero!
Malgrado le stringenti limitazioni dettate dal coronavirus, Il Volantino intende
continuare ad uscire, per assicurare quel minimo di “normalità” che deve pur
rimanere in un momento di eccezionalità e quella socialità che rischia di
essere soffocata dall’isolamento forzato imposto per i ben noti motivi di sicurezza
sanitaria.
Tuttavia, stanti le chiusure di molti punti di distribuzione e le difficoltà negli
spostamenti, usciremo,a partire da sabato prossimo e fino al termine dell’emergenza,
SOLTANTO ON LINE E NON IN FORMATO CARTACEO.
PER LEGGERE IL SETTIMANALE SARA’ SUFFICIENTE ANDARE
SUL NOSTRO SITO ilvolantinoditricase.it
Tricase,7 marzo 2020
TRICASE,ASSEGNATI 46 NUOVI ALLOGGI NELLA ZONA 167
Pronti 46 nuovi alloggi popolari nella zona 167 precisamente in via Costantino.
Il progetto è stato ripreso nell’ultimo mandato dall’Amministrazione comunale
guidata dal Sindaco Ing. Antonio Coppola (nella foto)
Il Coronavirus, in questo momento mette il “riparo” da una vera e propria sconfitta l’Amministrazione di Carlo Chiuri.
Soltanto perché è in atto in Italia un’emergenza ben più grande della decisione del Sindaco (candidatura o no alle regionali), il Consiglio comunale è stato rinviato. Dunque, il Consiglio Comunale è saltato.
Il Presidente Martina lo aveva convocato per il 12 marzo, ma poi, sentiti i Capigruppo, ha deciso di revocare la convocazione. Eppure la seduta era stata attentamente organizzata, con lo spostamento del luogo di riunione dall’Aula consiliare alla Sala del Trono e ciò per garantire quelle condizioni di sicurezza e di distanza tra i Consiglieri che avrebbero impedito il contagio; il Consiglio si sarebbe poi svolto a porte chiuse assicurando la diretta streaming. E’ del tutto ovvio che occorre osservare le precauzioni e le misure restrittive imposte dal Governo, ma tutto deve essere applicato tenendo conto anche di valori fondamentali, quale è l’esercizio della democrazia e l’espressione della volontà popolare attraverso i suoi rappresentanti. Se non vi fosse stata la possibilità di porre in essere misure precauzionali, in quel caso non vi sarebbe stata questione.
Ma nel momento in cui lo stesso Presidente –molto opportunamente- aveva fissato modalità di svolgimento del Consiglio idonee, non si comprende perché si debba impedire di vivere un momento importante per una Città, quale è (o dovrebbe essere) il Consiglio Comunale. Un Consiglio Comunale, quello del 12, che avrebbe potuto anche fare chiarezza sulla tenuta della maggioranza, considerato che questo non è un aspetto secondario, avendo la Città il diritto di sapere se l’Amministrazione ha ancora i numeri per governare. Il DPCM 9 marzo impedisce “ogni forma di assembramento”, ma non vi può essere assembramento se una ventina di persone si riuniscono in una Sala che ha una capienza di 120 posti! Del resto non mi risulta che si sia interrotta l’attività di altri corpi collegiali, come le riunioni di Giunta o siano state impedite altre assemblee cittadine, come quella con i rappresentanti dei commercianti, riunioni che, forse, hanno presentato rischi di contagio maggiori rispetto a come era stata organizzata l’Assise consiliare. Anche a Tricase tornano con forza le questioni di fondo, e cioè se il rischio di contagio possa giungere fino a mettere tra parentesi diritti fondamentali, quale è la vita degli Organi democratici. Ecco perché sarebbe stato opportuno -o forse doveroso- tenere il Consiglio e magari lanciare, con apposita comunicazione del Sindaco, parole importanti ai Cittadini, proprio in un momento in cui il coronavirus sta mettendo in ginocchio tante attività produttive e creando disagi alle famiglie, agli studenti e agli anziani. “Io resto a casa” ma con iudicio!
Resteranno aperti i negozi di beni di prima necessità e farmacie.
I nuovi provvedimenti del Presidente del Consiglio per contrastare la
diffusione del coronavirus
Roma,11 marzo 2020
Con una diretta Facebook iniziata alle 21:40, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte applica una nuova stretta nel contrasto al coronavirus e annuncia:
“L’Italia rimarrà una zona unica. Ma disponiamo la chiusura fino al 25 marzo di tutta la vendità a esclusione dei beni di necessità e farmacie.
Non è necessario fare la corsa ai supermercati. Sono chiuse le attività di bar, pub, ristoranti (per tutto il giorno e non solo dopo le 18). Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa.
Restano aperti servizi bancari, assicurativi, postali, edicole e tabacchi e lavoreranno anche idraulici, meccanici e benzinai, le attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agroalimentare.
Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto di norme igienico sanitarie molto precise.
Niente chiusura anche per i ristoranti nelle aree di servizio stradali e autostradali e nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e negli ospedali.
“Stiamo dando prova di grande forza e sono convinto che domani ci guarderanno con orgoglio – ha iniziato a dire conte -. Siamo i primi in Europa che sono stati colpiti così duramente dal virus. E stiamo reagendo con forza. Siamo un modello per gli altri. Questa sfida riguarda la salute dei cittadini, riguarda anche la tenuta della nostra economia.
“Ho fatto un patto con la mia coscienza: al primo posto c’è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Vi ho chiesto di uscire solo lo stretto necessario, la stragrande maggioranza degli italiani ha risposto in modo straordinario. Ora è il momento di compiere un passo in più”.
Le industrie resteranno aperte ma con misure di sicurezza. Saranno garantiti i trasporti .
Inoltre Conte annuncia la nomina di un commissario che avrà ampi poteri per le terapie intensive, si tratta dell’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri.
Infine il Premier conclude: “Restiamo distanti oggi per abbracciarci domani”.
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale le misure già previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
DECRETA:
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale )
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:
1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedaligarantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie,i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
6) Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 sifavoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
11) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ART. 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizionidel presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2
SERVIZI PER LA PERSONA
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse