di Cosimo RIZZO
Il decreto CER è al vaglio della Corte dei Conti per l’ultima tappa. Seppur con qualche novità rispetto alla bozza, resta confermato quanto riportato nei precedenti appuntamenti.
Tante le richieste di informazioni pervenutemi riguardo le modalità di accesso agli incentivi e le possibili configurazioni realizzabili, a conferma di un interesse trasversale verso questo nuovo modello che vede gli utenti finali protagonisti attivi e responsabili nell’uso dell’energia.
Il decreto, ricordo, prevede due misure incentivanti: una tariffa sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa, applicabile agli impianti FER inseriti nelle CER ma anche in altri sistemi di autoconsumo collettivo o individuale. Essa si compone di una parte fissa, che varia in funzione della taglia dell'impianto, e una parte variabile, in funzione del prezzo di mercato dell'energia; un contributo a fondo perduto rivolto alle CER – nonché i sistemi di autoconsumo collettivo da FER – "ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" (cfr. art. 7, co. 1 del Decreto), che copre fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente.
Per accedere alle agevolazioni sarà necessario individuare un'area dove realizzare l'impianto e degli utenti con cui associarsi che devono essere connessi alla medesima cabina primaria. Dopodiché bisognerà creare la CER con un proprio Statuto o un atto costitutivo che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali. Ottenuta dunque l'autorizzazione a installare e connettere l'impianto alla rete per renderlo operativo si potrà chiedere definitivamente l'incentivo al GSE.
La partecipazione alla CER da parte di enti pubblici non solo rappresenta un'opportunità, ma in taluni casi costituisce un elemento qualificante dell'iniziativa, anche in termini di capacità incentivante del progetto. In tale contesto, la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - con Deliberazione n. 77/2023/PASP ha fornito un importante tassello operativo in merito alla forma giuridica da attribuire ad una CER con partecipazione pubblica, individuando nella Fondazione di partecipazione quale strumento giuridico più adatto. Lì dove invece il reperimento delle risorse economiche rappresenta un ostacolo, il Partenariato Pubblico Privato (PPP) risulta particolarmente adatto allo scopo, contribuendo alla creazione di una partnership strategica tra il settore pubblico e quello privato in un'ottica di realizzazione di opere di interesse comune e soprattutto di utilità per la comunità.
In attesa delle regole operative del GSE, non mi resta che augurare a tutti voi buone feste.
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