Elezioni comunali 2017: ecco come si vota
È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Ovvero almeno il 50 percento più uno. Se nessun candidato raggiunge quella soglia si torna a votare domenica 25 giugno 2017 per il ballottaggio tra i due candidati più votati. Il consiglio comunale sarà poi composto in base ai risultati elettorali del primo turno e
degli eventuali apparentamenti del secondo. Alla compagine del sindaco vincitore andrà il 60 percento dei seggi se nessun’altra lista
o coalizione non avrà ottenuto più del 50 per cento dei voti. I seggi rimanenti saranno poi divisi tra le altre liste proporzionalmente in
base ai voti ottenuti.
Come si vota?
La scheda per l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali è una sola.
L’elettore può:
- tracciare un segno solo sul candidato sindaco.
In questo caso il voto è attribuito solo al candidato sindaco;
- tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco. Può anche tracciare un segno sia sul candidato sindaco che su una delle liste a lui collegate. In entrambi questi casi il voto è attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri;
- esprimere il voto disgiunto tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata. In questo particolare caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.
Le preferenze: un occhio di riguardo alle quote rosa
La preferenza o, come vedremo, le preferenze per i candidati a consiglieri comunali si esprimono scrivendo il cognome del prescelto nell’apposito spazio presente sulla scheda.
Molta attenzione bisogna prestare quando
nella stessa lista, o in altre liste, figurano candidati con lo stesso cognome. In casi di omonimia bisogna scrivere anche il nome del candidato per evitare contestazioni durante lo spoglio. In tutti gli altri casi è sufficiente il
cognome. Sarà possibile esprimere sulla scheda elettorale due preferenze. Ma a condizione che siano attribuite a un uomo e una donna (non
a due uomini o a due donne quindi) e che entrambi i candidati facciamo parte della medesima lista.
Questa misura è figlia di una legge approvata il 12 novembre 2012. La norma è chiaramente rivolta a favorire l’elezione di un congruo numero di donne nei consigli comunali. Affinché il voto sia valido infatti è necessario che la doppia preferenza uomo-donna sia scritta
accanto al simbolo dello stesso partito, diversamente il voto è nullo. Non è possibile quindi assegnare preferenze a candidati di liste diverse anche se della stessa coalizione. Qualora, invece, si assegnino due preferenze
a candidati dello stesso sesso verrà annullata la seconda preferenza.
Dunque: Un candidato uomo ed una candidata donna va bene; due uomini non va bene; due donne non va bene;
I due candidati (uomo e donna) da votare devono essere della stessa lista.
Altre informazioni utili per l’elettore
Di seguito elenchiamo alcune informazioni che potrebbero essere utili all’elettore.
- Per esprimere il proprio voto, l’elettore deve recarsi al seggio di appartenenza munito di documento di riconoscimento e della propria
tessera elettorale. Se quest’ultima è stata smarrita l’elettore potrà rinnovarla nell’apposito ufficio in municipio. Questa possibilità è contemplata anche nel giorno stesso del voto, per tutta la durata delle operazioni di votazione.
I residenti all’estero dovranno necessariamente tornare in patria se vorranno esprimere il proprio voto. Per le elezioni amministrative,
infatti, non è previsto il voto per corrispondenza. Possono inoltre votare i cittadini dei Paesi dell’Unione europea che risultano residenti e che ne hanno fatto richiesta 40 giorni prima dell’11giugno 2017.
Gli elettori diversamente abili possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale per esprimere il voto. Vale per i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.