Ing. Cosimo RIZZO
Molte delle richieste dei lettori riguardano informazioni sulle procedure di costituzione delle comunità energetiche e sulla compatibilità della misura con altre agevolazioni. Di seguito alcune indicazioni, con l’invito di continuare a contattarci per maggiori dettagli sull’argomento.
L’iniziativa per dare vita ad una comunità energetica rinnovabile può partire da qualsiasi soggetto, sia pubblico che privato, deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione/UP. Il primo passo è quello di dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi tenendo presente, in questa fase, che lo scopo della comunità non può essere il profitto finanziario. Tra le personalità giuridiche che possono dar vita ad una CER sicuramente le associazioni non riconosciute sono quelle più indicate. Questo tipo di associazioni possono infatti essere costituite con un semplice contratto registrato fiscalmente con costi di gestione contenuti e semplici adempimenti. Ovviamente, dal momento che l’associazione non ha scopo di profitto, è possibile anche optare per un ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc.
Una volta creato il soggetto giuridico dovrà essere approvato uno statuto che ne riporta le regole di accesso e di adesione alla comunità con indicazione sulla distribuzione dei proventi. Questo dovrà consentire in modo non discriminatorio la possibilità di affiliarsi alla CER a tutti i soggetti interessati, o che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti di produttore, consumatore o prosumer. Le comunità energetiche sono caratterizzate dalla struttura aperta e pertanto non possono porre come barriera d’ingresso impegni di finanziamento o gravosi costi di iscrizione.
La tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%. È possibile ottenere la tariffa incentivante anche nel caso di accesso alle detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie. Tali impianti però non possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal PNRR.