Da lunedì 15 marzo 2021 la Puglia in zona rossa
ATTIVITÀ COMMERCIALI
In zona rossa sono chiuse tutte le attività commerciali, anche barbieri e parrucchieri, fanno eccezione i negozi di generi alimentari e di prima necessità. L’accesso è limitato a un solo componente per famiglia. Aperti anche i mercati, solo per la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e vivaistici. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.
BAR E RISTORANTI: È CONSENTITO L'ASPORTO?
In zona rossa è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande.
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
QUALI SPOSTAMENTI SONO CONSENTITI?
In zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra regione o provincia);
il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione;
spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
È inoltre consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
QUANDO SERVE L'AUTOCERTIFICAZIONE?
L'autocertificazione serve per dimostrare che il proprio spostamento rientri tra quelli consentiti, il modulo potrà essere prestampato o fornito dalle forze di polizia statali e alle polizie locali. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
CI SI PUÒ RECARE NELLE SECONDE CASE?
Le disposizioni in vigore in zona rossa consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione.
SCUOLA E UNIVERSITÀ
In zona rossa sono sospese tutte le attività didattiche, che si svolgono esclusivamente in Dad, ovvero con modalità a distanza. Resta la possibilità di effettuare alcune attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per alunne e alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Nelle università le attività formative e curriculari si svolgono di norma a distanza. I singoli atenei, in ogni caso, possono individuare – predisponendo, sentito il comitato universitario regionale, propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari – le attività didattiche o curriculari che potranno svolgersi in presenza. Resta fermo che tutte le attività eventualmente previste in presenza dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università.
SI PUÒ FARE SPORT?
È consentito fare sport in forma individuale, ma solo nei pressi della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Vige inoltre l'obbligo di utilizzo della mascherina.
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. Allo stesso modo, sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.