Venerdi, 11 dicembre 2020
Dalla pagina facebook del Sindaco De Donno
Ho firmato l’ordinanza sindacale immediatamente esecutiva relativa a ulteriori misure di contrasto al Covid-9 sul territorio comunale.
Obbligo sull’intero territorio comunale indossare le mascherine facciali in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
In particolare, è fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie quando si percorrono strade, vie o piazze urbane frequentate da altri utenti, atteso che in tali circostanze vi è certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi.
Sono esclusi dall’obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina facciale.
La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al disopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica
Vietata sul territorio comunale qualsivoglia forma di assembramento in violazione delle norme per il contenimento del fenomeno pandemiologico e che pertanto non rispetti il registro delle ordinanze del sindaco n.ro 31 del 11/12/2020 che prevede il distanziamento sociale di almeno un metro e l’utilizzo di mascherine facciali da parte degli astanti che non siano congiunti;
E’ vietato su tutte le piazze cittadine nonché sul Lungomare Cristoforo Colombo in Tricase Porto e su Via Carlo Mirabello a Marina Serra è altresì vietato lo stazionamento ed è consentito il solo transito
Al fine di evitare assembramenti è vietato lo stazionamento in tutti gli ambienti ove sono allocati i distributori H24 di bevande e prodotti della ristorazione e comunque i consumatori dovranno rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
I funerali - vietate le visite presso il domicilio del defunto ad esclusione dei parenti ed affini entro il 3° grado e degli operatori delle aziende funebri
Tutti i partecipanti alle suddette celebrazioni, a qualunque titolo (congiunti, parenti, dipendenti ed operatori delle agenzie funebri), dovranno rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e indossare continuativamente idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Resta invariato l’orario di apertura delle strutture cimiteriali, ma è fatto obbligo per tutti i visitatori di indossare sempre e comunque la mascherina facciale e di mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 metro) con persone non congiunte.
La capienza massima per la fruizione del cimitero del capoluogo è ridotta a 50 utenti mentre per Lucugnano e Depressa sarà di 30 utenti;
E’ fatto obbligo agli istituti bancari, a Poste Italiane e più in generale a quanti erogano servizi tramite l’utilizzo di tastiere per bancomat o comunque per servizi automatici ad uso promiscuo di sanificare costantemente le apparecchiature.
Ai trasgressori delle regole appena elencate, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 1.000,00 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.