Giovedi, 11 giugno 2020
Dimissioni “irrevocabili” dei consiglieri Antonio Luigi Baglivo, Vincenzo Emanuele Chiuri, Pasquale De Marco, Alessandra Ferrari, Luigi Giannini, Francesca Longo, Maurizio Ruberto
La lettera di
DIMISSIONI DALLA CARICA Dl CONSIGLIERI COMUNALI
Con la presente, i sottoscritti Antonio Luigi BAGLIVO, Vincenzo Emanuele CHIURI, Pasquale DE MARCO, Alessandra FERRARI, Luigi GIANNINI, Francesca LONGO, Maurizio RUBERTO, rassegnano le proprie, irrevocabili, dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale in seno al Consiglio della Città di Tricase.
Questo atto vuole stigmatizzare il comportamento del Presidente del Consiglio, il quale — già censurato nel corso di altre Assisi consiliari per la conduzione non super partes dei lavori — non ha ritenuto necessario mettere in atto il suo ruolo di garante della legittimità dell'attività consiliare, approfondendo (presso gli organi competenti) la problematica dell'eventuale incompatibilità di un Consigliere, nonostante il clamore destato da questo argomento e la nostra richiesta formale di chiarimenti in merito protocollata in occasione della Conferenza dei Capigruppo tenutasi il 4 Giugno u.s., nel corso della quale è stato ribadito con forza che non avremmo partecipato all'Assise in caso di mancata risposta alla stessa.
Senza che egli si ponesse il problema della gravità della situazione, nell'interesse dell'Amministrazione e della Città tutta, liquidando il tutto con sorrisi beffardi e senza onorare il suo ruolo di garante di tutte le forze in Consiglio, anche di coloro che nel frattempo sono diventati minoranza ed hanno formalizzato una richiesta ufficiale in sette (si sarebbe potuto inserire d'urgenza il punto all'O.d.G., se avesse voluto affrontare l'argomento, vista la sua serietà).
E ancora, senza considerare la possibilità che la incompatibilità possa persistere anche in caso di eventuale pagamento delle spese legali. Sarebbe stato sufficiente consultare l'art. 63 del TUEL, i pareri del Ministero dell'Interno e la giurisprudenza in merito all'incompatibilità dei Consiglieri Comunali, anche nel caso di cessione del credito, acquiescenza a sentenza o pagamento delle spese legali. Avremmo fornito la documentazione (allegata), se si fosse voluto confrontare!
Inoltre, visto quanto accaduto dal 2 Giugno (mozione di sfiducia) in poi, fino alle dimissioni di Sindaco e Giunta dell'8, prendiamo atto che la nostra esperienza amministrativa è conclusa.
Infatti, se in Ottobre 2019 sollecitavamo il Sindaco a restare al suo posto, ora non ha senso proseguire un percorso che attende l'ufficializzazione della fine con la sfiducia in un'Assise, la cui data è ufficiosamente già nota, stanti le notizie su alcuni organi di stampa. Pertanto, consci di essere in minoranza, lasciamo il campo a coloro i quali sono diventati maggioranza, avendo i numeri per riunirsi e deliberare.
Oltre ad aver dimostrato il loro senso di responsabilità "a corrente alternata" o adpersonam insistendo a convocare un Consiglio nel quale bisognava rispondere alle interrogazioni inevase (a prescindere che alcune avessero perso valore, come il doppio senso di marcia sulle direttrici Tricase-Tricase Porto, nel frattempo tornate a senso unico) e deliberare sulle lottizzazioni in sospeso, al fine di permettere l'avvio dei lavori ai Cittadini ed agli imprenditori edili.
Dà da pensare, tra l'altro, la tempistica di presentazione della mozione; così come fa riflettere che la stessa responsabilità e solerzia non siano state dimostrate nel far sì che l'Amministrazione potesse approvare un Bilancio di Giunta.
Infatti, se è noto che il Bilancio di Previsione difficilmente si sarebbe deliberato in Consiglio (stante almeno una parità 8 a 8 tra favorevoli e contrari), in un periodo di crisi sarebbe stato un atto di responsabilità permettere che fosse approvato almeno un Bilancio con D.G.C., che lasciasse al Commissario Prefettizio traccia del percorso delineato in alcuni incontri con il tessuto produttivo della Comunità, al quale si stava lavorando alacremente, prevedendo una somma non indifferente per un fondo di sostegno ad Attività Produttive e Cittadini in difficoltà (essendo importanti per noi tutti i Cittadini e tutte le categorie produttive, non solo il comparto edile.. .).
D'altronde, anche a livello nazionale si è sterilizzata la sfiducia contro un Ministro, rinviando una eventuale crisi di Governo deleteria in una fase delicata per il Paese. Ragion per cui, sarebbe stato un gesto responsabile far approvare almeno il Bilancio di Giunta per poi procedere con la sfiducia o la non deliberazione dello stesso. Anche perché, proprio in virtù della crisi economica e sociale che l'emergenza COVID ha causato, non era nostra intenzione aspetare il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
Quindi, la fretta di alcuni Consiglieri di giungere alla sfiducia in tempi brevi per far arrivare alle elezioni regionali un Sindaco sfiduciato (sic! in un messaggio vocale che circola su chat social) aveva poca ragion d'essere.
Alla luce di quanto finora esposto — mancato rispetto da parte del Presidente del Consiglio Comunale del suo ruolo di garante e tutore imparziale dell'Assemblea da lui presieduta e mozione di sfiducia — presentiamo le nostre irrevocabili dimissioni dalla carica di Consigliere.
L'art. 63 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) prevede che «Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. [..
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
Dunque, alla luce della normativa sussisterebbero i presupposti per l'incompatibilità del Consigliere poiché, da un lato, nonostante a dichiarazione di acquiescenza, la lite deve ritenersi ancora pendente.
Nello specifico, la sentenza non è ancora passata in giudicato e il Comune potrebbe decidere di ricorrere in Cassazione (instaurando il contraddittorio anche nei confronti della parte che ha prestato acquiescenza) per il capo della sentenza relativo alle spese del giudizio, essendo queste inferiori a quanto previsto dal d.m. n. 55/2014.
In tal caso, il Consigliere potrebbe anche spiegare ricorso incidentale avverso tale capo della sentenza.
In ogni caso, essendo la condanna al pagamento delle spese un debito solidale, è sufficiente che le altre due parti facciano ricorso in Cassazione affinché lui possa trarre beneficio dalla pronuncia. In sostanza, lui continuerebbe ad avere 'di fatto' un interesse diretto alla pronuncia della Cassazione poiché otterrebbe beneficio da un eventuale accoglimento del ricorso.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che "la pendenza di una lite cessa solo allorché il processo venga definito con una sentenza non più suscettibile di impugnazione ordinaria, sicchè il giudizio deve ritenersi pendente sino a quando non sia decorso il termine per la proposizione dell'appello, salva la ipotesi di pronuncia di estinzione del giudizio per rinunzia accettata dalla controparte, cui non è equiparabile la sentenza che dichiari la cessazione della materia del contendere. Tale ultima tipologia di decisione postula che il Giudice, constatato che non vi è più interesse ad una pronuncia sul merito della domanda, si pronunci, salva diversa concorde richiesta delle parti, anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della soccombenza virtuale. Tale valutazione ben Ilò essere o etto a sua volta di contestazione con conse ente ammissibilità di impugnativa sul punto. Ne deriva che, in detta ipotesi, solo l'inutile decorso del termine er il ravame determina la de Inizione del iudizio" (Cass., Cass. civ. Sez. I, 27-02-2008,n. 521 1).
Ed ancora, "Ancora una volta, dunque, il dr. P. non ha eliminato in modo completo la causa di incompatibilità contestatagli, eliminando la controversia pendente tra lui ed il Comune solo riguardo alla sua pretesa sostanziale, ma lasciando in vita la lite riguardo all'onere delle spese di giudizio, sul quale il giudice d'appello dovrà pronunziarsi con sentenza che non avrà il carattere della mera presa d'atto della mutata situazione sostanziale, ma dovrà stabilire nel merito su quale delle parti debba cadere l'onere delle spese.
Sotto tale profilo, dunque, vi è tuttora lite pendente e sussiste la causa d'incompatibilità di cui all'art. 63, n. 4, del d.lgs. n. 207/2000" (Corte Appello Napoli, sez. 1, 06-06-2006).
Al di là della lite pendente, sussisterebbero i presupposti previsti dal n. 6.
Al riguardo, si evidenzia che nonostante la dichiarazione di acquiescenza, non si è provveduto al pagamento della somma derivante dalla condanna alle spese in favore del Comune di Tricase.
E evidente che, essendo la sentenza un titolo esecutivo, vi è un debito liquido ed esigibile del Consigliere nei confronti del Comune.
Né si dica che è necessaria la costituzione in mora poiché: essendoci una sentenza esecutiva, gli effetti decorrono ipso iure; la costituzione in mora non richiede l'adozione di formule solenni, e, dunque, a tal fine può ritenersi sufficiente la trasmissione della sentenza; da ultimo, si potrebbe ritenere che si rientri nei casi previsti dall'art. 1219 c.c.
Pertanto, permanendo siffatto debito certo ed esigibile deve ritenersi sussistente la situazione di incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale.
In un caso, la giurisprudenza ha ritenuto sussistenza il presupposto di cui al n. 6 nonostante l'avvenuto pagamento della sorte capitale (senza, però, gli interessi): "Concludendo sul punto, deve, pertanto, affermarsi che, avendo ricevuto una contestazione che faceva specifico riferimento, oltre che alla sorta capitale liquidata in sentenza, anche agli interessi legali su di essa maturati, il dr. P.
per eliminare la causa di incompatibilità contestatagli non poteva limitarsi al pagamento della sola sorta capitale, poiché così facendo non solo è rimasto debitore del Comune per l'ammontare degli interessi, ma neppure si è attenuto ai limiti della contestazione. Permane, dunque, la causa di incompatibilità costituita dall'esistenza di un (residuo) debito liquido ed esigibile" (Corte Appello Napoli, sez. 1, 06-06-2006).